FEKONDIMI I ASISTUAR???

arun

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Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

Fillimisht postuar nga AnaBlue:
[qb] Nuk flitet per femije ne epruvete thote Aruni por per artificial insemination. Eshte nje procedure e thjeshte qe behet gjithandej. Nuk e kuptoj dot pse Italia nuk e pranon? [/qb]
italia dhe gjermania kane nje ligj qe konsiderohet shume i ashper................
 

arun

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Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

Fillimisht postuar nga AnaBlue:
[qb] Cfare ka te beje Etika ne kete rast? Sa etike eshte te besh operacion apandesitin?
Mjekesia po ndihmon nje cift, sic ka bere me pare me ilace, tani i ben me procedure me moderne. [/qb]
nje embrion nuk mund te krahasohet kurre me nje apandesit sepse mbas embrionit qendron nje qenje njerzore qe do vije ne jete , pra nje subjet (te gjithe ne kemi qene embrione) kurse mbas apandesitit qendron nje cope zorre qorre

pra nuk jane e njejta gje

etika shkencore duhet ne kete rast sepse po te mos kete rregulla dhe limite mund te behet nje anarshi ne fushen e shkences ashtu sic mund te behet anarshi ne cdo fushe tjeter te jetes ku nuk ka ligje dhe rregulla qe te rregullojne keto fenomene te reja qe vijne pa dyshim nga zhvillimi i shkences
 

arun

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Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

JA DHE LIGJI NUMER 40 PER TE CILIN FLITETT AQ SHUME NE ITALI

Legge 19 febbraio 2004, n. 40

"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004

CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.


CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.


CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;b) le caratteristiche del personale delle strutture;c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


CAPO V
DIVIETI E SANZIONI

ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.


CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.


CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

ART. 17.
(Disposizioni transit-orie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

arun

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Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

KURSE KETU POSHTE JANE LIGJET NE VENDE TE TJERA JASHTE ITALISE

Le leggi negli altri paesi

La legge sulla fecondazione assistita approvata nel 2004 alla Camera, alla quale si riferiscono i quesiti referendari è arrivata molto in ritardo rispetto alle norme stabilite da tempo negli altri paesi europei. I primi ad occuparsi della materia sono stati gli spagnoli, nel 1987, seguiti dagli svedesi, nel 1988. La Gran Bretagna è il paese che disciplina la materia con un organismo indipendente. Ecco in sintesi le leggi in vigore all'estero.

AUSTRIA. Secondo la legge del 1992, è ammessa sia la fecondazione artificiale tra coppie sposate o conviventi sia quella eterologa, ma non per le donne sole. Non sono consentiti l'inseminazione post mortem e l'utero in affitto. E' inoltre ammesso l'accesso ai dati del donatore.

GERMANIA. La è stata approvata nel 1990 ammette l'inseminazione omologa e eterologa solo per le coppie sposate. La fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa. L'articolo uno della legge vieta di trasferire nel corpo di una donna più di tre embrioni per un ciclo di inseminazione. Non sono ammessi l'inseminazione post mortem, conservazione, congelamento e donazione di embrioni e l'utero in affitto.

GRAN BRETAGNA. La legge del 1990 consente sia l'inseminazione omologa che eterologa a coppie sposate o conviventi e a donne singole. E' ammesso l'utero in affitto, purché non sia fatto in cambio di pagamento. Gli embrioni congelati possono essere utilizzati solo se entrambi i potenziali genitori sono d'accordo. Due è il numero massimo di embrioni che si possono trasferire durante la fecondazione in vitro, ma questi casi sono valutati singolarmente. La Gran Bretagna è l'unico paese europeo ad avere un organismo indipendente che sovrintende alla materia: "The fertilizatioon and embryo authority".

SPAGNA. L'accesso all'inseminazione artificiale, sia omologa che eterologa, è consentita alle coppie sposate, conviventi, nonché singole purché vi acconsentano in modo libero e cosciente. E' possibile l'uso scientifico degli embrioni ma i genitori dovranno autorizzare per iscritto questo uso. La prima legge che regola la materia è del 1987.

SVEZIA. La legge varata nel 1988 ammette l'inseminazione omologa ed eterologa per le coppie sposate o conviventi, ma è vietato il ricorso al seme
di donatori anonimi. Non è ammessa per la donna sola. La fecondazione in vitro è consentita solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente. Non è ammesso l'utero in affitto.

NORVEGIA. La legge è del 1987, stabilisce che possono accedere all'inseminazione artificiale solo le coppie sposate o conviventi in maniera stabile. L'inseminazione eterologa e' ammessa solo quando il marito o il convivente della donna sia sterile o se si è in presenza di una malattia ereditaria.

FRANCIA. la legge del 1994 stabilisce che solo le coppie sposate o conviventi da almeno due anni possono accedere all'inseminazione artificiale. Non è ammesso l'utero in affitto. I componenti la coppia inoltre devono essere entrambi in vita. E' ammessa l'inseminazione artificale con donatore solo quando la procreazione assistita all'interno della coppia non
abbia avuto successo.

BELGIO. Manca ancora una legislazione specifica e ciò consente larga autonomia ai centri di procreazione assistita. L'accesso alla fecondazione assistita, sia omologa che eterologa, è consentito a tutte le tipologie di coppie (sposate e non, eterosessuali o omosessuali) e alle donne single. Permessa la pratica della crioconservazione degli embrioni e la diagnosi preimpianto. Vietata per legge la clonazione riproduttiva. I medici belgi hanno recentemente adottato una autoregolamentazione, in base alla quale si impegnano a non trasferire più di un embrione per ciclo di fecondazione in vitro, congelando gli altri per i tentativi successivi. Si tratta della tecnica del "golden embryo", selezionato per le sue caratteristiche vitali grazie agli esami di laboratorio. Questa tecnica permette di aumentare le chance di successo e di limitare le gravidanze gemellari.

STATI UNITI. Ciascun stato americano regola in modo diverso le norme per la fecondazione artificiale o assistita. Generalmente, però, è ammessa sia la fecondazione omologa che l'eterologa. Molto diffusa è anche la maternità surrogata e la locazione dell'utero è possibile in California. George W. Bush ha più volte sottolineato la necessità di difendere una «cultura della vita» anche nelle ricerche scientifiche, condannando chi uccide embrioni, ma la comunità scientifica avversa il giro di vite del presidente.
 

Sirena

Primus registratum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

Fillimisht postuar nga Dott..essa:
[qb] Pro fecondimit kur veza dhe sperma jane te prinderve dhe impjantohen ne barkun e nenes!

per te tjerat jam kundra dhe po te kisha mundesi nuk do shkoja te votoja! [/qb]
Votimet behen qe njerezit te shprehin mendimin e tyre pro ose kunder.Nuk ka asnje vlere te thuash "nuk do shkoja te votoja"
 

epiphany

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Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

kjo eshte nje arme qe nese do perdorej ne menyrene duhur do ishte shume pozitive.sdq kjo eshte per t'u pare...
 

arun

Primus registratum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

Fillimisht postuar nga denna:
[qb] kjo eshte nje arme qe nese do perdorej ne menyrene duhur do ishte shume pozitive.sdq kjo eshte per t'u pare... [/qb]
shume interesant ky mendimi yt

kjo eshte pikerisht ceshtja qe diskutohet sot me shume ne bote ,sepse armet e arritjeve shkencore mund te perdoren per mire dhe per keq kjo varet ne doren e kujt jane ..............

para disa kohesh ne bologna te italise ndodhi nje rast qe beri buje , nje cift italian qe kishte bere fekondim artificial ne nje spital te qytetit lindi femije , por femija ishte zezak ......................
 

epiphany

Primus registratum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

pikerisht kjo eshte frika qe kane njerezit ne lidhje me kete ceshtje dhe eshte shume interesant fakti qe nese i pyet a jane pro ose kunder asnje nuk di te pergjigjet menjehere.
 

arun

Primus registratum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

Fillimisht postuar nga denna:
[qb] pikerisht kjo eshte frika qe kane njerezit ne lidhje me kete ceshtje dhe eshte shume interesant fakti qe nese i pyet a jane pro ose kunder asnje nuk di te pergjigjet menjehere. [/qb]
(ja disa perkthime ne lidhje me temen dhe me debatin qe po zhvillohet ne itali,referendumi ka rreth kater pika ku duhet votuar pro ose kundra , ose abstenuar)

Foshnje nga vezoret e ngrira.......



Nje grua, e cila pas nje terapie tumori ishte sterile, lindi nje vajze.

Tamara, nje foshnjeze 3,72 kg qe lindi te enjten ne kliniken universitare te Brukselit, mund te behet ndoshta po aq e njohur sa ( Baby Louise ), me te cilen per me teper se 25 vjet me pare filloi periudha e fekondimit jashte trupit ( In-vitro-fertilisation, IVF ) . Sot kam mbi nje milion femije te tille ( tek te cilet fekondimi eshte bere jashte organit te mitres edhe pastaj eshte vendosur perseri ne miter duke krijuar me vone embrion ) , dhe kerkesat per Tamara te tjere jane duke u rritur.

Sot mund te kurohen shume tumore te njerezit e rinj, ne vitin 2010 do te jete nje ne 250 veta, qe do te kete qene kuruar si femije. Por cmimi i rrezatimit dhe i chemotherapie-se eshte shpesh-mosfekondimi. Qelizat paraprake te vezes edhe spermit shkaterrohen gjate kesaj periudhe.

Tek burrat mundet qe para therapise ti ngriet sperma, te vezet eshte e nje gje e tille e veshtire, me kollaj eshte te behet me vezet e fekonduara, sikurse edhe te IVF. Por kjo nuk do te ndihmonte femrat pa nje partner aktual, edhe aspak ato qe nuk e kane arritur pjekurine.

Per kete kategori femrash eshte aplikuar ne Bruksel nje metode e suksesshme: ne fillim i merret femres para terapise ind i vezoreve- ne te gjenden qelizat paraprake te vezeve-dhe ky ngrihet. Kjo u be para 7 vjetesh te je femer belge e cila sot eshte 32 vjec, ne nje kohe kur ajo duhet te bente therapi te nje tumori: asaj ju hoq nje vezore para terapise dhe pjese te saj u ruajten. Vitin qe kaloi u implatuan keto pjese te ruajtura ne vezoren qe asaj i ishte lene.

Asaj perseri i erdhi cikli ju krijuan vezet dhe ngeli me barre me Tamaren . Megjithate ka akoma dyshime, nese vezet u krijuan nga indi i konservuar apo nga vezorja e lene.

Mjeke te tjere kane nuk e kane vendosur ne experimente te ketij lloji indin e ngrire ne vendin e vjeter te tij (reimplantim), por ne vende te tjera te trupit, si krahet p.sh.
Aty nuk krijohen veze. Dhe : ne pothuaj gjysmen e terapive te tumoreve vezoret nuk demtohen.

Mjeket e Brukselit nuk e perjashtojne kete si mundesi, por ato jane shume te sigurte. Por ato paralajmerojne vetm nje rrezik: Ne Kryokonserve ( indin e grire ) ka mundesi te kete mbijetuar edhe tumori.

Tashme duhen derguar Bioethiker-istat ne front : Edhe grate e shendetshme mund ti depozitojne ovaret, dhe ti rivendosin ne menopause.


Perktheu nga origjinali Andi B.



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arun

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Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

(ja dhe arsyet pse duhet lejuar)

Le ragioni del Sì

« I limiti che la legge, di fatto, mette alla ricerca sulle staminali embrionali espropriano gli italiani anche dei frutti di questo settore di ricerca. Ribadisco: è una legge ingiusta, inumana e antiscientifica. Andrò a votare al referendum e voterò SI’ a tutti i quesiti»

UMBERTO VERONESI

« Grazie al rapido progresso della ricerca scientifica, e in particolare agli incoraggianti risultati dalle sperimentazioni sulle cellule staminali embrionali umane, esistono oggi speranze concrete che da tale ricerca si possa giungere alla scoperta di cure
per malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari, il morbo di Parkinson, l'Alzheimer, la sclerosi, la distrofia e molte altre che colpiscono centinaia di milioni di esseri umani in tutto il mondo»

APPELLO INTERNAZIONALE FIRMATO DA 78 PREMI NOBEL

« Denunciamo altresì, con ancor più forte preoccupazione, le discriminazioni contenute nel DDL sulla Procreazione Medicalmente Assistita che, nella stesura approvata dal Senato, prevede una serie di divieti e limitazioni che riducono - e in taluni casi escludono - il ricorso alla PMA, obbliga i medici a comportamenti di malasanità e impedisce la ricerca scientifica sugli embrioni soprannumerari destinandoli così alla distruzione, mentre potrebbero efficacemente essere riservati alla ricerca di nuove terapie per malattie oggi inguaribili»

APPELLO FIRMATO DA 2.400 SCIENZIATI ITALIANI CONTRO LA LEGGE 40

« La Chiesa di papa Wojtyla non ha osato smentire tutta la sua teologia (che ha sempre escluso che l’"anima razionale" arrivi all’istante del concepimento) e quindi tace, o comunque sorvola, su quando l’anima cominci ad "animare l’uomo". Ne sta risultando una religione che si appiattisce su una concezione biologica della vita, che accusa di omicidio chi lascia morire una "vita egetativa"
che mentalmente è già morta, e che fa prevalere la potenzialità di vita di un embrione sulla "vita spirituale" (autocosciente) di chi è attualmente in vita e chiede ai progressi della medicina di essere curato. Il lascito di San Tommaso è di una ratio confortata fide. Ma
oggi mi imbatto sempre più in una fede fanatizzata che emargina la ragione e la ragionevolezza. « Ora la battaglia certamente neo-fondamentalista sulla pretesa difesa della vita, per cui l'embrione è
già essere umano in quanto in futuro potrebbe diventarlo, sembra portare i credenti più rigorosi sulla stessa frontiera dei vecchi materialisti evoluzionisti di un tempo: non c'è frattura (quella
definita da San Tommaso) nel corso dell'evoluzione dai vegetali agli animali e agli uomini, la vita ha tutta lo stesso valore ».

UMBERTO ECO
 

arun

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Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

(motivet pse duhet votuar jo)

Le ragioni del No

I sostenitori della legge 40 affermano che con l'approvazione della legge il nostro paese è uscito da un Far West relativo alla fecondazione, ma sono in molti a credere che la legge, approvata nel marzo scorso tra molte polemiche, abbia bisogno di alcune migliorie. Per questo il fronte del no si divide tra coloro che andranno a votare e tra quelli che, astenendosi, vogliono che la legge 40 venga modificata in sede parlamentare.
Qui di seguito riportiamo per intero un articolo di giuliano Ferrara pubblicato su Il Foglio, il quotidiano da lui diretto il 25 aprile 2005:
1) Primo, l'embrione è un essere umano , un individuo cromosomicamente alla base di uno sviluppo vitale completo: l'embrione è ciascuno di noi al suo inizio ed è anche l'Altro, il debole, il minuscolo, l'invisibile . La legge 40 si preoccupa di non creare in vitro embrioni sovrannumerari da eliminare, scartare o manipolare. Uno scienziato a questo problema dà una risposta, o almeno la cerca; un tecnico di laboratorio può permettersi di ignorare il problema, ma ci vuole qualcuno che pensi per lui.
Le probabilità di riuscita della fecondazione sono diminuite di una percentuale irrilevante nel primo anno di applicazione della legge.
Quanto alla salute della donna, e del bambino , se proprio si vuole ignorare il resto e concentrarsi su questo, sarebbe da sconsigliare tout court la fecondazione artificiale, pratica medica invasiva che assoggetta medicalmente il corpo femminile ed espone a seri rischi il ciclo della riproduzione. Sarebbe da incentivare la maternità in età fertile giovanile , altro che la filosofia della fabbrica dei bambini all'età stabilita dalla sociologia della modernità e dalla curva demografica regressiva del modo di vivere nullista.

2) Quei “sì” spensierati
Il “sì” all'abrogazione della norma che vieta la fecondazione eterologa è ancora più spensierato e immotivato . Non una parola sul diritto del nato a rintracciare la paternità biologica, non un rigo sul ferimento a morte della famiglia biparentale, antica istituzione che non si può cancellare senza adeguate motivazioni. Si abroga il divieto solo perché è un divieto che si frappone al desiderio individuale o di coppia, puro nichilismo e anche di serie b.

3) Per terzo viene l'accoglimento entusiasta della diagnosi pre-impianto al fine di tutelare da malattie e malformazioni il nascituro, tutelandolo tecnicamente dal nascere prima del corso naturale del suo sviluppo: si chiama pratica eugenetica . La giustificazione è in negativo: c'è già, dicono, l'aborto selettivo di tipo terapeutico a seguito di amniocentesi. L'aborto selettivo non è un modello da estendere alla legislazione sulla fecondazione artificiale, trasformando l'attesa di un figlio nella produzione di un pezzo sano della catena della vita. E comunque l'aborto è un delitto legalizzato per tutelare la salute fisica o psichica della donna, non un diritto diagnostico da eseguire su vasta scala nel laboratorio eugenetico.

4) Il quarto punto è che il concepito non deve avere diritti, perché è l'insieme di “poche cellule indifferenziate”. Una balla sesquipedale, perché il concepito è due volte un essere umano : perché lo dicono la genetica e l'intuizione razionale, e perché noi soggettivamente lo fabbrichiamo per quello scopo, perché sia un essere umano. Quindi tutelare il suo diritto e negare il nostro alla sua manipolazione è semplice atto di umanità e di umanesimo.

5) Quinto, secondo i tecnici faustiani “non è provata l'equivalenza tra cellule staminali adulte e cellule staminali embrionali” ai fini della ricerca sulle malattie degenerative e tumorali: la frase non significa nulla, ed è vero invece che su questo la scienza è divisa e deve valere il principio di precauzione a tutela dell'embrione. E' inoltre goffo, addirittura tragicomico, il travestimento ideologico di queste insane manifestazioni apologetiche della tecnica contemporanea. Dicono i tecnici che sbagliano che non si può sottomettere la legislazione a un principio di natura confessionale. Siamo qui, ferventi nel nostro ateismo e nella nostra miscredenza, a testimoniare ogni giorno che non si tratta di una guerra religiosa. Semmai di una guerra culturale e di civiltà . E se per il tecnico Umberto Veronesi questa legge è “disumana”, termine che si qualifica da solo come una volgare iperbole, per noi il loro testo sarà “barbarico”, ritorsione che le passioni sbagliate dei camici bianchi chiamano irrimediabilmente e necessariamente.
 

personazh

Valoris scriptorum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

kto mendime i lexova sot ne Corriere Della Sera (gazete italjane):

ne thelb qendron perplasja embrioni qenie njerezore ne kuptimin e njeriut ne formim te plote - embrioni jo si diçka e tille. ideja qe perzgjedhja e embrioneve eshte krim, dmth eleminimi i disave qe nuk pelqehen nga prinderit nga ana cilesore, perplaset me disa probleme te shqetsuese. lindin pyetjet: nese ky ligj aprovohet, at'here embrionet e padeshiruara (rastet perdhunim, shtatzani e padeshiruar etj) nuk mund te eleminohen me ate te pilulave, duke nxjerre kto te fundit te paligjshme. at'here si do zgjidhet shtatzania e padeshiruar qe u thane ne rastet me siper?

ideja ime eshte qe njeriu e ka ne dore embrionin qe do krijohet ne barkun e nenes. ne te gjitha kuptimet. dmth, un si mashkull mund ta hedh faren time kudo. ashtu siç dhe femra qe mbart faren time nuk e do per arsye te ndryshme, dhe do ta heqi. analogjia mund te behet deri diku me rastin e fekondimit te asistuar, ku me nje fjale perzgjidhet cilesia e embrionit. nga ana etike (ku kisha luan rolin me te madh) eshte njesoj sikur njeriu te zevendesoje natyren/perendine. ka dhe shume komplikime te tjera, por ideja qendrore eshte qe per te votuar diçka te tille, votuesit duhet te kene goxha informacjon, dhe jo vetem ide te pergjithshme dhe pasjone. sepse ajo vote do kete pasoja pikerisht mbi ta, qofte Jo qofte Po. shume muhabet i ngatarrum po ta mendosh per pasojat qe sjell.
 

Sirena

Primus registratum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

Problemet vijne nga fakti qe ne Itali embrioni konsiderohet si subjekt juridik edhe nqs eshte disa javesh ne disa raste te rendesishme( sidomos per sa i takon ligjeve mbi trashegimnine)...dhe nqs nuk miratohet ky ligj(legge 40)pikerisht se embrioni konsiderohet subjekt juridik, atehere ekziston frika e nje reforme edhe te normave mbi abortin po per arsyen e mesiperme...pra nje lemsh i madh /pf/images/graemlins/smile.gif
 

personazh

Valoris scriptorum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

dhe ket lemshin qe s'po i gjejn dot fillin specjalistet, duhet me e zgjidh me vote?
 

Sirena

Primus registratum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

Fillimisht postuar nga hajduti hurmave:
[qb] dhe ket lemshin qe s'po i gjejn dot fillin specjalistet, duhet me e zgjidh me vote? [/qb]
Mesa duket po, Peter /pf/images/graemlins/smile.gif
 

epiphany

Primus registratum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

ideja eshte qe ne lidhje me kete ligj mendimet ndahen ne dy grupe: jane ata qe mendojne qe embrioni nuk eshte jete e per pasoje votojne pro dhe jane ato qe mendojne qe embrioni eshte jete e votojne kunder (dmth nuk votojne).cdo gje varet nga menyra se si konceptohet embrioni.
 

Sirena

Primus registratum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

Te mos votosh nuk do te thote te votosh kunder /pf/images/graemlins/smile.gif
 

Erind

Forumium maestatis
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

Per frontin e "jo" eshte dicka simbolike mos paraqitja ne qendrat e votimi pasi ata nuk donin qe ky ligj te arinte deri ne referendum. Pra cdo kush mund te votoje "pro" ose "kunder" ne qendrat e votimit.
 

^Res-Cogitans^

Primus registratum
Re: FEKONDIMI I ASISTUAR???

Fillimisht postuar nga Nefertiti:
[qb] Te mos votosh nuk do te thote te votosh kunder /pf/images/graemlins/smile.gif [/qb]
Jo,do te thot te rrish passiv qe esht akoma me tragjike si pozicjon.
 
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