Itali: p.sogg ne rinovim nuk na ben te burgosur
N. PROT.11050/M(8)
DIRETTIVA
SUI DIRITTI DELLO STRANIERO
NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
VISTO l’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che attribuisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; -
VISTO l’art. 5, commi 4 e 9, del citato Testo Unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, nonché un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo procedimento da parte dell’Autorità competente;
VISTO l’art. 13, comma 2, lett. b), che attribuisce al Prefetto la competenza a disporre l’espulsione dello straniero qualora il permesso sia scaduto da più di sessanta giorni senza che sia stato chiesto il relativo rinnovo;
VISTO il combinato disposto dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che prevede l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, dal quale deriva il mantenimento dell’iscrizione anagrafica nelle more della definizione del procedimento di rinnovo, in ragione della cancellazione per irreperibilità accertata trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno;
VISTO l’art. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che espressamente prevede la non decadenza dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno;
VISTA la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II del 21 giugno 2006 con cui sono state confermate le condizioni, più volte reiterate, per l’uscita e il regolare rientro nel territorio dello Stato degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo;
CONSIDERATO che i “diritti di soggiorno” goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante, a norma dell’art. 2 del Testo Unico, ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio, l’assistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, l’acquisto di immobili, l’accesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale, ecc. - nonché le facoltà previste dallo stesso T.U.. A norma del medesimo articolo (comma 2), eventuali esclusioni devono essere espressamente previste dallo stesso T.U. o da convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.
CONSIDERATO che le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall’ufficio, attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo;
CONSIDERATO che il principio di continuità risulta altresì avvalorato, “ex adverso”, dall’art. 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo Unico, che, pur in caso di discontinuità fra scadenza del permesso di soggiorno e richiesta di un nuovo permesso, garantisce una speciale causa di inespellibilità anche per gli stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni ed il rinnovo non sia stato richiesto;
CONSIDERATO che l’oggettiva maggiore complessità delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189 del 2002 e dagli altri interventi normativi di settore, ha comportato, di fatto, l’impossibilità, per gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo;
CONSIDERATO che nessuna esclusione è espressamente prevista - nell’ambito del diritto interno - nei confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo del permesso di soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo per un concorso di cause a lui non imputabili;
RITENUTA la necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso;
EMANA
la seguente direttiva
in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno
1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:
- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.
IL MINISTRO
Roma, 5 Agosto 2006
N. PROT.11050/M(8)
DIRETTIVA
SUI DIRITTI DELLO STRANIERO
NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
VISTO l’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che attribuisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; -
VISTO l’art. 5, commi 4 e 9, del citato Testo Unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, nonché un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo procedimento da parte dell’Autorità competente;
VISTO l’art. 13, comma 2, lett. b), che attribuisce al Prefetto la competenza a disporre l’espulsione dello straniero qualora il permesso sia scaduto da più di sessanta giorni senza che sia stato chiesto il relativo rinnovo;
VISTO il combinato disposto dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che prevede l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, dal quale deriva il mantenimento dell’iscrizione anagrafica nelle more della definizione del procedimento di rinnovo, in ragione della cancellazione per irreperibilità accertata trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno;
VISTO l’art. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che espressamente prevede la non decadenza dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno;
VISTA la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II del 21 giugno 2006 con cui sono state confermate le condizioni, più volte reiterate, per l’uscita e il regolare rientro nel territorio dello Stato degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo;
CONSIDERATO che i “diritti di soggiorno” goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante, a norma dell’art. 2 del Testo Unico, ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio, l’assistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, l’acquisto di immobili, l’accesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale, ecc. - nonché le facoltà previste dallo stesso T.U.. A norma del medesimo articolo (comma 2), eventuali esclusioni devono essere espressamente previste dallo stesso T.U. o da convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.
CONSIDERATO che le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall’ufficio, attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo;
CONSIDERATO che il principio di continuità risulta altresì avvalorato, “ex adverso”, dall’art. 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo Unico, che, pur in caso di discontinuità fra scadenza del permesso di soggiorno e richiesta di un nuovo permesso, garantisce una speciale causa di inespellibilità anche per gli stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni ed il rinnovo non sia stato richiesto;
CONSIDERATO che l’oggettiva maggiore complessità delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189 del 2002 e dagli altri interventi normativi di settore, ha comportato, di fatto, l’impossibilità, per gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo;
CONSIDERATO che nessuna esclusione è espressamente prevista - nell’ambito del diritto interno - nei confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo del permesso di soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo per un concorso di cause a lui non imputabili;
RITENUTA la necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso;
EMANA
la seguente direttiva
in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno
1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:
- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.
IL MINISTRO
Roma, 5 Agosto 2006